È quanto prevede la bozza di decreto-legge sulle semplificazioni varato ieri dal consiglio dei ministri.
L’Inps e gli enti erogatori delle prestazioni dovranno infatti alimentare in via telematica il Casellario dell’assistenza istituito dall’articolo 13 del n.78/2010.
Semplificati i controlli sulle imprese, che dovranno essere ispirati ai criteri della proporzionalità.
Ispezioni ed accessi dovranno essere adeguati al rischio inerente all’attività sottoposta ad analisi.
Viene prevista, tra l’altro, la soppressione dei controlli sulle imprese in possesso di certificazione Iso o equivalente (limitatamente alle attività oggetto di tale certificazioni).
Regole che dovranno essere codificate da uno o più regolamenti governativi, emanati dopo aver sentito le associazioni imprenditoriali di categoria.
Anche sul territorio.
Regioni ed enti locali, infatti, dovranno conformare le attività di controllo di propria competenza ai principi che saranno adottati in sede di Conferenza unificata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Per quanto riguarda le verifiche fiscali presso le aziende, invece, non cambia nulla: il provvedimento stabilisce che ai fini tributari continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 7 del dl n.70/2011 (come modificato, peraltro, dal dl n.201/2011).
Tornando al monitoraggio dei servizi sociali, vengono estese le norme già previste dall’articolo 38 del dl n.78/2010, volte a punire chi beneficia indebitamente delle prestazioni.
L’obiettivo è quello di contrastare l’accesso al servizio sociale agevolato da parte di soggetti che presentano redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati.
In particolare, il potere di irrogare le sanzioni da 500 a 5.000 euro viene conferito a tutti gli enti erogatori e non più solo all’Inps.
Tra i parametri viene inserita anche la componente patrimoniale dell’Isee, in vista dell’ormai prossima riforma dell’indicatore prevista dalla manovra Monti.
In caso di discordanza dei redditi, l’Inps comunicherà gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore Isee ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle entrate.
In caso di accertamento del maggior reddito in via definitiva scatterà immediatamente la sanzione.
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