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La legge di stabilità 2012 impone alle amministrazioni la ricognizione dei dipendenti

Marcello Serra 20 Gennaio 2012
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Obbligo di rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello eccedente: è questa la nuova condizione posta a tutte le pubbliche amministrazioni per poter effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo. La mancata applicazione di questa prescrizione è sanzionata con la nullità degli atti adottati, il che determina inevitabilmente il maturare di responsabilità amministrativa. Sono questi i principali effetti determinati dal nuovo testo dell’articolo 33 del dlgs n. 165/2011 introdotto dall’articolo 16 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012. Il primo elemento da sottolineare è che il legislatore individua le condizioni di sovrannumero nella presenza di personale e/o di dirigenti extra dotazione organica: siamo quindi in presenza di un accertamento esclusivamente formale, che si effettua confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica. Le condizioni di eccedenza devono essere individuate «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria». Nel testo precedentemente in vigore il riferimento era invece molto più genericamente alle previsioni della legge n. 223/1991, cioè la norma dettata per la individuazione delle condizioni di eccedenza nel settore privato. Il secondo elemento da rilevare è che queste dichiarazioni, a differenza del passato, possono essere disposte solamente al momento dell’adozione di questo documento. Mancano, nella disposizione, indicazioni sul modo in cui le p.a. devono effettuare questa verifica. Sul terreno delle procedure appare necessario il coinvolgimento di tutti i dirigenti nella definizione della proposta, mentre l’adozione dell’atto appartiene alla competenza della giunta. Espressamente il legislatore prevede il coinvolgimento dei dirigenti: essi sono infatti chiamati ad attivare questa procedura; il mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di una esplicita previsione, «è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare». L’accertamento della condizione di eccedenza deve essere effettuato dalle amministrazioni sulla base della condizione finanziaria, il che non è senza conseguenze per gli enti che hanno violato il tetto alla spesa del personale o il rapporto massimo del 50% tra spesa del personale e corrente. Essa deve inoltre essere effettuata in relazione alle attività svolte da ogni unità organizzativa, quindi con riferimento ai procedimenti, al loro numero e alla loro complessità. È verosimile che, al momento in cui saranno determinati i fabbisogni standard, ogni ente dovrà tenerne conto. La ricognizione può sicuramente essere effettuata unitamente alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. La sua effettuazione, anche in caso di esito negativo, deve essere comunicata alla funzione pubblica. Se invece si sono determinate condizioni di eccedenza o di sovrannumero occorre dare informazione ai soggetti sindacali. Da questo momento le amministrazioni devono attivarsi per superare tali condizioni. Dopo non meno di dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, l’ente deve verificare se questa condizione può essere risolta attraverso il ricorso a forme flessibili, al contratti di solidarietà, il collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva e l’eventuale mobilità presso amministrazioni della stessa regione. In caso negativo, decorsi 90 giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, sono collocati in disponibilità i dipendenti individuati come eccedenti.

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