L’ente previdenziale ha chiarito, inoltre, che la fruizione del congedo per l’assistenza dei portatori di handicap non può eccedere il decorso del termine del certificato della Asl che attesta lo stato di handicap dell’assistito. Pertanto, anche se la legge fissa il limite massimo del congedo in due anni, la relativa fruizione non può andare oltre il periodo di vigenza del certificato sanitario. Si pensi, per esempio al caso del portatore di handicap giudicato rivedibile che, all’atto del successivo accertamento, perda lo stato di handicap per effetto dell’intervenuta guarigione.
L’Inpdap ha spiegato, inoltre, che il congedo è fruibile anche in modo frazionato. La frazionabilità però va intesa nel senso che l’assenza può essere fruita a giorni, rimanendo preclusa la possibilità della fruizione ad ore in quanto non espressamente prevista dalla legge. Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione, per evitare che vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria, l’effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì. A questo proposito l’Inpdap ha fatto riferimento all’ipotesi della settimana corta (che viene adottata talvolta anche nelle istituzioni scolastiche). In tal caso, secondo l’ente previdenziale, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non devono essere conteggiati. Sempre che non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo.
La ripresa di servizio non è necessaria anche se muta il titolo dell’assenza. Per esempio se, una volta esaurito il periodo di congedo richiesto, l’interessato prosegua l’assenza fruendo di ferie, di permessi o si assenti per malattia. In questi casi, cioè nell’ipotesi di giorni di ulteriori assenze a diverso titolo collocate immediatamente dopo il congedo le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate nel congedo.
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