Abrogazione dell’equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza e delle pensioni privilegiate in caso di cause di servizio; innalzamento al 50% del tetto massimo del rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente ed utilizzazione nel corso del 2012 delle graduatorie approvate dopo il dicembre del 2005: sono queste le principali novità in materia di personale dipendente dalle P.a. contenute nel decreto legge n. 201, per come convertito dalla legge n. 214/2011, cd salva Italia, e nel decreto n. 216/2011, cd milleproroghe. Le novità contenute in queste disposizioni non sono certamente le parti più importanti di questi provvedimenti, in quanto le misure di maggiore rilievo innovativo per il pubblico impiego erano state già assunte con le precedenti manovre. Ma il loro rilievo è comunque assai importante, in particolare per l’apertura che consente alla possibilità di utilizzare i ridotti margini di assunzioni previsti dall’ordinamento. Vengono abrogati i benefici previsti per i dipendenti che hanno contratto patologie per cause di servizio: l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. Ricordiamo che l’equo indennizzo si concretizza nella erogazione di un compenso una tantum e la pensione privilegiata è il collocamento in quiescenza di coloro che hanno acquisito una grave inabilità, a prescindere dalla anzianità effettivamente maturata. Questi benefici erano tra loro sommabili, previo accertamento medico. L’abrogazione si applica a tutti i dipendenti, tranne che a quelli impegnati in uno dei seguenti comparti: sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nonché ai vigili del fuoco. L’abrogazione non interessa i procedimenti che sono in corso, nonché quelli per cui non sia scaduto il termine di presentazione delle domande e quelli instaurabili d’ufficio per fatti accaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il decreto legge cd salva Italia aumenta al 50% il tetto massimo del rapporto tra spese del personale e spese correnti che consente agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ricordiamo che tale tetto era stato fissato, a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2011, nel 40%. In questo modo si torna ad offrire a numerose amministrazioni locali, siano esse soggette o meno al patto di stabilità, la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato. Infatti la sanzione per gli enti inadempienti di questo vincolo, come del rispetto del patto di stabilità e del rispetto del tetto di spesa del personale dell’anno precedente (per gli enti non soggetti al patto del 2004) è il divieto di effettuare assunzioni di dipendenti a qualunque titolo, ivi comprese le mobilità, nonché di utilizzare i contratti di somministrazione.
Ricordiamo che con la lettura data dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti (deliberazione n. 27/2011) la nozione di spesa del personale è stata fortemente ampliata e con le previsioni contenute nel dl n. 98/2011 è stato previsto l’inserimento della spesa del personale delle società controllate dagli enti locali. Il decreto legge milleproroghe 2011 dispone la utilizzazione nel corso del 2012 delle graduatorie concorsuali approvate dopo il 31/12/2005. Ricordiamo che, prima con il decreto milleproroghe 2012 e poi con uno specifico decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, era stata disposta nel 2011 la utilizzazione delle graduatorie concorsuali approvate dopo il mese di settembre del 2003. Ed ancora, che in assenza di norme di proroga, la durata delle graduatorie concorsuali è fissata in un triennio.
Giuseppe Rambaudi
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