In house, paletti dalla Corte conti

La sezione autonomie pone un punto fermo sulle spese di personale delle società partecipate

Marcello Serra 30 Dicembre 2011
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Ai fini del calcolo dell’incidenza delle spese di personale negli enti locali, che si riflettono sulla possibilità di effettuare assunzioni, con riferimento alle spese sostenute da società partecipate, queste devono intendersi quelle partecipate dall’ente o da più enti in modo totalitario, il cui valore della produzione è costituito da corrispettivi dell’ente proprietario in misura non inferiore all’80% dei ricavi complessivi.

Inoltre, ai fini della determinazione della spesa complessiva, in attesa della riforma dei sistemi contabili degli enti locali, si assume quale riferimento la spesa inserita nei questionari che i revisori dei conti sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti sul rendiconto dell’ente. Infine, per determinare la quota delle spese di personale della società partecipata, occorrerà una semplice proporzione matematica, il cui calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato.

È quanto ha messo nero su bianco la sezione delle autonomie della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 14 pubblicata lo scorso 29 dicembre, in merito alla determinazione della quota di spese di personale da assumere ai fini del rispetto del limite imposto dall’articolo 76, comma 7 del dl n. 112/2008, norma che impedisce agli enti locali di procedere ad assunzioni se l’incidenza della spesa di personale è pari o superiore al quaranta per cento delle spese correnti.

Su impulso del comune di Campi Bisenzio (Fi), la sezione autonomie ha inteso dirimere i dubbi sussistenti sulla corretta applicazione della disposizione, con particolare riferimento alle spese delle società partecipate, sia singolarmente sia in consorzio, da enti locali.

In particolare, la Corte ha rilevato che l’ambito soggettivo della disposizione si applica a quelle società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto di società in house, come società che vive «prevalentemente» di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario ovvero società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359 del codice civile, purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

In merito al secondo quesito posto, ovvero su quali basi (numeriche) porre a fondamento la spesa di personale, la Corte ha sottolineato che, al momento, gli enti locali sono interessati da una profonda ristrutturazione dei loro sistemi contabili. Infatti, il dlgs n. 118/2011, all’articolo 11, prevede che le p.a. (tra cui enti locali e loro società strumentali) sono tenuti ad adottare schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. Sistema che, terminata la fase di sperimentazione che interessa una trentina circa di amministrazioni appositamente indicate, andrà a regime dall’1/1/2014. In attesa della «rivoluzione contabile», con riferimento alle partecipate, i dati rilevanti ai fini del computo possono essere tratti dai questionari allegati alle relazioni degli organi di revisione al rendiconto dell’ente locale, trattandosi di dati certificati provenienti dalle contabilità degli enti e verificati dagli organi di revisione. Quindi, la Corte ha individuato nei corrispettivi a carico dell’ente, desumibili dai questionari delle predette linee guida, lo strumento che consente di attribuire al medesimo le spese di personale della società che possono essere associati alla prestazione dei servizi erogati a fronte di quel corrispettivo.

Infine, per determinare la quota delle spese di personale della società partecipata, da sommare alle spese di personale degli enti proprietari, la Corte ha elaborato un metodo sintetico. In pratica, occorrerà effettuare una semplice proporzione, secondo cui il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che è poi l’incognita da calcolare. Quindi, moltiplicare le spese di personale per il corrispettivo e dividere tale risultato per il valore della produzione. La quota, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell’ente e il totale si divide per le spese correnti dell’ente stesso. Questo calcolo, rileva la corte, va effettuato per ciascun organismo partecipato, sia che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico-privato, che l’ente controlla.

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