Bacchettati i fannulloni

Sentenza della Cassazione sui dipendenti della pubblica amministrazione

Marcello Serra 29 Dicembre 2011
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La Cassazione ammonisce i «fannulloni» all’interno della pubblica amministrazione. Non ha infatti diritto al risarcimento per il danno da mobbing il dipendente pubblico che viene sanzionato e sostituito perché l’ufficio è poco produttivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28962 del 27 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un funzionario pubblico sanzionato e poi sostituito per la scarsa produttività del suo ufficio che, dopo alcuni mesi, si era dimesso.In questi casi, ha spiegato la sezione lavoro, il capo non pone in essere una condotta persecutoria finalizzata alle dimissioni del lavoratore ma aumenta l’efficienza degli uffici. In particolare gli Ermellini hanno ricordato che per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e del complesso della sua personalità. In altri termini, «ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio». Dunque, la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per il mobbing subito è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi e l’illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell’osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente (cosiddetto mobbing, che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 cc) si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro.Anche la procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato di negare il risarcimento al funzionario dell’Agenzia delle entrate.

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