Nel 2012 gli enti possono tornare ad assumere

Il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente sale al 50%

Marcello Serra 23 Dicembre 2011
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Aumenta il numero di enti che possono effettuare assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato: è questo l’effetto delle modifiche apportate dalla conversione del decreto legge n. 201/2011 che innalza al 50% il rapporto massimo che i comuni devono avere nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Ed inoltre, per le assunzioni a tempo determinato e gli incarichi di cococo, la fissazione del tetto di spesa al 50% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2009 sembra comunque potere essere derogato per l’erogazione dei servizi essenziali, infungibili o delle somme urgenze. Avere riportato al 50%, rispetto al tetto del 40% fissato dal decreto legge n. 78/2010, la soglia massima del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente permette di ampliare i margini offerti agli enti locali per effettuare assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. Ricordiamo che, unitamente al rispetto del patto di stabilità e del tetto alla spesa del personale (il 2004 per gli enti non soggetti al patto e l’anno precedente per quelli soggetti al patto), queste sono le condizioni minime essenziali per potere effettuare assunzioni di personale di ogni tipo. La fissazione al 40% del tetto al rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è stata accompagnata da ulteriori appesantimenti di questo vincolo. Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno dato una lettura assai restrittiva della nozione di spesa del personale. Assumendo che la volontà del legislatore è quella di restringere gli spazi per le assunzioni di personale, hanno introdotto una terza nozione di spesa del personale, che si aggiunge a quella classica del bilancio (cioè l’intervento 01) ed a quella dettata dal legislatore per il rispetto del tetto alla spesa di personale (cioè le previsioni del comma 557 della legge finanziaria 2007). Hanno deciso che si assume la nozione più ampia di spesa del personale, senza le deroghe previste dal legislatore. Il dl n. 98/2011, la prima delle due manovre estive, ha stabilito che nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente occorre includere anche gli oneri sostenuti dalle società controllate dagli enti locali. Il che determina, nella gran parte degli enti, un ulteriore innalzamento di questo rapporto ed ha aperto numerosi dubbi non ancora chiariti, tanto è vero che la questione è stata rimessa alle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti. In particolare, si deve chiarire se nel rapporto vanno conteggiate anche le spese correnti delle società e, in caso di risposta positiva, quale sia la esatta nozione di spesa corrente; nonché se le norme si applicano nel 2011, quindi sulla base dei conti del 2010; la nozione di società controllata; la ripartizione delle quote in caso di partecipazione di una pluralità di enti al pacchetto azionario etc. Con l’innalzamento al 50% del rapporto la gran parte delle amministrazioni locali rispetterà comunque questo vincolo, per cui il rischio di rendere impossibili nella gran parte degli enti le pure ridotte possibilità di assunzione viene scongiurato.

La fissazione al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009 degli oneri che le amministrazioni possono sopportare per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni o per il conferimento di incarichi di cococo (più in generale possiamo ritenere per tutte le assunzioni flessibili) si applica a tutti gli enti locali e non solo a quelli soggetti al patto, come nelle precedenti disposizioni. Sicuramente il tetto è meno rigido del 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente che era stato introdotto in via interpretativa dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, ma è comunque tale da determinare problemi per molte amministrazioni locali. Tali problemi sussistono in modo particolare per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato, sulla base dell’articolo 110, del decreto legislativo n. 267/2000 sia per la copertura di posti vacanti in dotazione organica che per i posti extra dotazione organica. Assunzioni che sono già state contingentate dalla legge Brunetta.

Giuseppe Rambaudi

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