Niente più direttori generali nelle province. Tra i criteri di delega contenuti nell’articolo 11, comma 1, lettera b), n. 4), del disegno di legge delega di riforma della p.a. vi è la «previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo, 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell’affidamento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo».
La legge delega, dunque, innova il vigente ordinamento ed elimina dall’elenco degli enti aventi la facoltà di incaricare un direttore generale le province. Infatti, la previsione citata sopra elenca espressamente gli enti che dispongono di tale facoltà, indicandoli nei soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.
Si deve necessariamente concludere, perciò, che le province non potranno più incaricare un direttore generale, ai sensi dell’articolo 108 del dlgs 267/2000.
Occorre capire se l’esclusione per le province della facoltà di avvalersi del direttore generale operi da subito, oppure se sia connessa all’approvazione del decreto legislativo attuativo della legge delega.
Milita in favore della seconda ipotesi, cioè del rinvio della norma alla successiva attuazione, la circostanza che occorra attenere la formazione del ruolo unico dei dirigenti locali, perché l’intera fattispecie possa dirsi completa e, dunque, si possa attivare il periodo transitorio triennale nel quale attribuire al «dirigente apicale» tratto dagli ex segretari comunali, le funzioni di attuazione dell’indirizzo politico, roganti, coordinamento amministrativo e controllo della legalità.
In favore della prima tesi, quella secondo la quale per le province cessa ogni possibilità di avvalersi del direttore generale sin dalla vigenza della legge delega hanno pregio altre considerazioni di sostanza. La principale è che la figura del direttore generale, a differenza – ancora oggi – di quella del segretario comunale è solo facoltativa e non obbligatoria. Nulla, dunque, impone alle province di avvalersi del direttore generale.
Il criterio di delega come quello in argomento ha certamente l’effetto di novare, indirettamente, l’ordinamento giuridico, attraverso una modifica implicita del citato articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, che viene sostanzialmente integrato di una nuova e diversa identificazione degli enti abilitati ad avvalersi del direttore generale, tra i quali le province sono assenti.
Dunque, l’effetto di innovazione della legge delega deve considerarsi immediato e non rimesso all’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi. Sicchè le province debbono considerarsi private della facoltà di incaricare un direttore generale dalla data di entrata in vigore della legge delega.
Quale che sia la tesi considerata più corretta, si apre l’altro problema: cosa ne è degli incarichi di direttore generale attribuiti dalle province prima dell’entrata in vigore della legge delega?
I principi generali di diritto comune portano a ritenere che i rapporti contrattuali in corso non possano essere incisi negativamente dalla legge, posto per altro che essa in termini generali opera solo per il futuro. Si potrebbe, dunque, concludere per la conservazione degli effetti degli incarichi di direzione generale già attribuiti dalle province, sino alla loro scadenza.
Tale tesi, tuttavia, pone da subito un problema di legittimità della spesa connessa, per incarichi retribuiti, una volta venuto a mancare il titolo giuridico per incaricare il direttore generale.
In ogni caso, una volta entrati in vigore i decreti legislativi attuativi della delega, non vi sarà più alcun dubbio che la funzione di «dirigente apicale» nelle province non potrà essere «scissa» tra direttore generale e dirigenti amministrativi, per la semplice ragione che le province non potranno avvalersi del direttore generale.
Dunque, è da ritenere che sicuramente dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, gli incarichi ai direttori generali delle province si dovranno considerare decaduti automaticamente, ex lege. Ma probabilmente tale conseguenza è da far discendere direttamente dalla legge delega, che, come rilevato sopra, modifica da subito l’ordinamento, escludendo in capo alle province la possibilità di incaricare i direttori generali.
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