E il personale in esubero a un passo dal licenziamento

Marcello Serra 13 Dicembre 2011
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Dipendenti Inpdap in esubero a un passo dal licenziamento. La soppressione dell’Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, con relativa incorporazione nell’Inps, non comporterà il trasferimento delle eccedenze di personale dell’Inpdap direttamente sull’organico dell’Inps.

E dunque l’Inps dovrà applicare nei loro confronti l’art. 33 del decreto legislativo 165/2001 che prevede la mobilità d’ufficio anche intercompartimentale. Pertanto, se non si riuscirà a trovare loro una nuova collocazione, scatterà la procedura prevista dal successivo art. 34: il collocamento nelle liste di disponibilità per 24 mesi a stipendio ridotto e poi il licenziamento. Lo prevede l’art. 21 del decreto Monti, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso.

Giova ricordare che l’art. 33 ha subito di recente una modifica introdotta dalla legge di stabilità (si veda l’art.16 della legge 183/2011) che ha snellito la procedura, cancellando anche i passaggi al tavolo negoziale previsti nella precedente stesura. Adesso, quindi, la messa in mobilità avviene entro un termine di soli 90 giorni. Prima della riforma, invece, l’avvio della procedura era subordinata all’esito di un’apposita tornata negoziale, diretta a definirne i contorni. E in ogni caso, prima di procedere al collocamento nelle liste di disponibilità, l’amministrazione era tenuta ad esperire un tentativo di riconversione dei lavoratori in esubero. Riconversione che doveva avvenire previa frequenza ad appositi corsi organizzati direttamente dall’amministrazione. Adesso l’obbligo di tentare la riconversione è stato eliminato e con esso anche cancellato l’obbligo di pattuire al tavolo negoziale l’attuazione della procedura. Va detto subito, peraltro, che la riforma dell’art. 2 del decreto legislativo 165/2011 ha comunque depotenziato la contrattazione collettiva, relegandola in un ambito meramente residuale. Mentre, infatti, con il regime previgente, il tavolo negoziale aveva il potere di derogare le norme di legge e di regolamento, ora la facoltà di deroga sussiste solo quando la legge da derogare lo preveda espressamente. Inoltre, qualora nelle materie ancora di competenza della contrattazione collettiva le parti non dovessero giungere ad un accordo in tempi brevi, l’art. 40, comma 3-ter del decreto 165/01 attribuisce all’amministrazione il potere di provvedere senza attendere l’esito del negoziato. Salvo conformarsi all’accordo eventualmente stipulato successivamente al provvedimento.

Antimo Di Geronimo

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