Personale, limiti soft per le scuole

Nota dell’Anci sulla legge di stabilità

Marcello Serra 3 Dicembre 2011
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Gli interventi legislativi in materia di contenimento della spesa per il personale flessibile negli enti locali, contenuti nella legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) rappresentano norme di principio alle quali le amministrazioni locali devono adeguarsi, a partire dal 1° gennaio prossimo, compatibilmente con l’esigenza di erogare i servizi fondamentali alla collettività, tra cui anche i servizi scolastici ed educativi, nell’ambito dei quali, per la particolare struttura dei cicli scolastici, l’utilizzo di personale con rapporto di lavoro flessibile è molto diffuso.

È quanto sottolinea l’Anci in una nota.

Secondo l’Associazione dei comuni la norma della legge di stabilità che prevede che i comuni possano avvalersi di personale a tempo determinato esclusivamente nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, è solo una norma di principio. E come tale non vincolante e quindi derogabile da parte dei sindaci in caso di necessità di garantire la continuità del servizio scolastico.

«Trattandosi di una norma di principio ed in considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio scolastico, che trova il suo fondamento nei diritti, costituzionalmente garantiti, all’educazione, all’istruzione e allo studio (artt. 33 e 34 della Costituzione), sottolinea la nota, «si ritiene che nell’ambito delle misure di contenimento e riduzione della spesa per il lavoro flessibile, il comune possa definire un regime ad hoc in relazione ai servizi scolastici ed educativi. Ciò anche in considerazione della particolare natura dell’attività didattica ed educativa svolta dal personale docente delle scuole materne e delle scuole gestite dagli enti locali, nonché di quella svolta dal personale educativo degli asili nido».

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