Non tutti i vigili provinciali saranno in sovrannumero

Marcello Serra 4 Agosto 2015
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Per i comuni si apre la possibilità di assumere vigili stagionali ed educatori e docenti nelle scuole materne e asili nido. Le modifiche introdotte dal senato al decreto enti locali (dl 78/2015), su cui oggi, come annunciato dal ministro per le riforme, Maria Elena Boschi, il governo chiederà la fiducia alla camera, recuperano alcune delle previsioni inizialmente inserite nei testi in bozza del decreto, poi sparite dalla redazione finale, consentendo ai comuni di fare finalmente fronte nei settori più delicati della loro attività.

Vigili stagionali. Le modifiche introdotte al senato riscrivono in modo radicale l’articolo 5 del dl 78/2015. La più rilevante novellazione è quella che riguarda i vigili stagionali. La norma prevede che «sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili». Come si nota, non si tratta propriamente di una disposizione che autorizza gli enti ad assumere vigili stagionali, bensì di un’inusitata sanatoria: il maxiemendamento sana la nullità assoluta delle assunzioni effettuate dai comuni in violazione delle disposizioni dell’articolo 5 del dl 78/2015, ammettendo indirettamente l’irrazionalità di tale testo, ma introducendo un pericoloso precedente. Tuttavia, il maxiemendamento votato dal senato lascia ancora fermo il divieto per i comuni di assumere personale di polizia municipale al di fuori di quello da acquisire in mobilità dalle province.

Sicché, si assiste al paradossale effetto di considerare espressamente legittime assunzioni effettuate in violazione del divieto imposto dal dl 78/2015, «premiando» i comuni che avevano infranto la norma; contestualmente, restano penalizzati i comuni che hanno rispettato il divieto contenuto nell’articolo 5 del dl 78/2015 e non hanno assunto gli stagionali, per i quali non c’è la norma che ne autorizza espressamente l’assunzione.

Mobilità dei vigili provinciali. Il maxiemendamento conferma che i componenti dei corpi di polizia provinciale andranno in mobilità verso i comuni, per svolgere funzioni di polizia municipale, ma corregge parzialmente il tiro, in modo per altro piuttosto confuso.

Si demanda a province e città metropolitane il compito di individuare chi, all’interno del personale di polizia locale, sia da considerare necessario per le funzioni fondamentali: si presume quelle connesse alla tutela dell’ambiente e regolazione della circolazione stradale. Sicché, non tutta la polizia provinciale sarà in sovrannumero. Questo comporterà scompensi nelle province, perché per rispettare l’obbligo di tagliare il costo delle dotazioni organiche del 50%, altro personale dovrebbe essere messo in sovrannumero, al posto dei vigili considerati indispensabili per le funzioni fondamentali. In secondo luogo, il maxiemendamento prevede che le regioni con leggi da emanare entro il 31 ottobre riallochino il rimanente personale della polizia provinciale nell’ambito delle funzioni non fondamentali acquisite dalle regioni stesse o trasferite da esse ad altri enti. I componenti dei corpi di polizia provinciale dovranno, comunque, passare in mobilità ai comuni, qualora entro il 31 ottobre le province e le città metropolitane non abbia individuato quello destinato alle funzioni fondamentali, oppure, sempre entro la stessa data, le regioni non abbiano legiferato in merito.

Personale della scuola. Sì ad assunzioni a tempo indeterminato di educatori e docenti. Il maxiemendamento introduce un nuovo secondo periodo nel corpo dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, consentendo ai comuni di attivare concorsi ed assumere a tempo indeterminato «personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici».

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