I circa 800 dirigenti (762) dell’Agenzia delle entrate rimangono al loro posto. Almeno per il momento. Il Consiglio di stato ieri in sede giurisdizionale ha accolto l’istanza cautelare (ricorso 8834/2011) dell’Agenzia delle entrate e ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio del 1° agosto che ha riconosciuto illegittimo il conferimento di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale. Ora gli occhi sono puntati sempre al Consiglio di stato e all’iter del ricorso di appello e agli esiti di quest’ultimo. Una decisione, quella della camera di consiglio di Palazzo Spada, che allontana lo spettro della paralisi dell’attività degli uffici della macchina dell’amministrazione finanziaria. E proprio sul funzionamento del gigante fiscale i giudici di palazzo spada hanno maturato la scelta di non riconoscere gli effetti immediati della decisione del Tar Lazio e congelare l’esito.
«Considerato che sussiste il danno grave e irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza appellata (ferma ogni migliore valutazione del fumus in sede di esame nel merito della controversia), e ciò in relazione alla funzionalità degli uffici e, quindi, alla correntezza dell’attività amministrativa nel delicato settore dell’amministrazione finanziaria, in tal modo giudicando, nella doverosa comparazione degli interessi coinvolti, prevalente l’interesse pubblico su quello fondante l’azione dell’appellata organizzazione sindacale».
I giudici dunque mettono sui due piatti della bilancia l’interesse pubblico al funzionamento della macchina amministrativa e quello che fonda l’azione appellata: danno più peso al primo ma in questa fase in quanto specificano «ferma ogni migliore valutazione del fumus in sede di esame nel merito della controversia». Quindi l’Agenzia dell’entrate che è intervenuta facendo scendere in campo, ad adiuvandum il lungo elenco degli incaricati considerati illegittimi dal Tar Lazio, segna un primo punto a suo favore, portando lo score in parità. Il 1° agosto, infatti, il Tar Lazio con la decisione n. 6884 ha provocato un terremoto annullando la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate, che aveva modificato l’articolo 24, comma 2, del regolamento di amministrazione, introducendo un testo che consentiva sostanzialmente di coprire quasi tutti i posti vacanti della dotazione organica dirigenziale mediante incarichi conferiti a funzionari, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001.
L’articolo censurato prevedeva che tali incarichi potessero essere assegnati «per inderogabili esigenze di funzionamento» allo scopo di coprire provvisoriamente vacanze sopravvenute della dotazione di dirigenti e prevedendo un termine, nel caso di specie il 31 dicembre 2010, che poi veniva regolarmente prorogato di anno in anno.
Il Tar Lazio ha considerato illegittima, dunque, la prassi di conferire incarichi a funzionari «asseritamente in provvisoria reggenza», ma nei fatti coprendo ad libitum i posti della dotazione organica. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate copre i 1.143 posti della dotazione dirigenziale solo con 376 dirigenti di ruolo; i restanti 767 posti sono lasciati vacanti o coperti ad interim; ma gran parte sono coperti da tempo con incarichi dirigenziali a funzionari.
Il Tar Lazio ha censurato questa prassi sia sul piano dello stretto diritto, sia eccependo gli effetti distorsivi sull’organizzazione, che determina la mancata copertura della dotazione dirigenziale mediante concorsi, come prevederebbe la legge.
Cristina Bartelli
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