Ora che la legge di stabilità è stata approvata, per gli enti locali iniziano i dubbi operativi in materia di assunzioni. Secondo la legge 183/2011, gli enti soggetti al patto di stabilità potranno assumere a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente. Sulle forme di lavoro flessibile viene, invece, posta la percentuale del 50% rispetto alla spesa complessiva sostenuta per lo stesso titolo del l’anno 2009.
Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si concentrano le domande. Il comma 28 dell’articolo 9 del Dl 78/2010, così come modificato dalla legge di stabilità, prevede due tipologie di limitazioni. Da una parte indica che ci si può avvalere di personale con contratto a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Dall’altra, la stessa percentuale vale per le assunzioni relative a contratti di formazione lavoro, altri rapporti informativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Dal punto di vista letterale, siamo in presenza di due gruppi di fattispecie lavorative: ci si chiede, quindi, se il calcolo debba avvenire complessivamente sulle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36 del Dlgs 165/2001, aggiungendo le spese per le collaborazioni coordinate e continuative, o se sia preferibile seguire il dettato letterale della disposizione che tiene separate le varie attività.
Nel comparto degli enti locali vi sono, inoltre, altre due tipologie di prestazioni lavorative da monitorare attentamente. La prima è quella contenuta nell’articolo 110 del Dlgs 267/2000, che disciplina gli incarichi a contratto. In questo caso la norma sembra completamente definita, ancorché integrata dall’articolo 19 comma 6 del Dlgs 165/2001: sembrerebbe, quindi, che non si possa applicare la limitazione del 50% della spesa sostenuta nel l’anno 2009. L’altra norma è l’articolo 90 del medesimo Tuel, che disciplina le assunzioni a tempo determinato negli uffici in staff degli amministratori. In questo caso, poiché non vi è alcun vincolo di spesa su tali prestazioni, potrebbe invece scattare il nuovo vincolo introdotto dalla legge di stabilità.
In base a considerazioni di logica e razionalità si potrebbero invece escludere dal calcolo le assunzioni di lavoro flessibile effettuate con trasferimenti da parte della Ue per la realizzazione di progetti specifici.
Inoltre, è vero che la legge di stabilità ha fatto chiarezza sulle percentuali da applicare alle assunzioni, ma va evidenziata la criticità gestionale per quelle amministrazioni che nel 2009 avevano avuto una spesa particolarmente bassa, o addirittura pari a zero, per le tipologie flessibili. Come comportarsi in questi casi? La Corte dei conti della Lombardia, nella delibera 227/2011, ha affrontato una questione simile, relativa però agli incarichi di studio e consulenza. I giudici contabili hanno ritenuto che la norma in questione, per quegli enti locali che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a tale titolo, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento: il limite diventa quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà nel l’anno in cui ci sarà bisogno di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi. Ci si chiede se si potrà applicare lo stesso principio anche per le assunzioni di lavoro flessibile.
Gianluca Bertagna
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento