Fondi decentrati, Corte conti divisa su compensi Istat e risparmi

Marcello Serra 25 Novembre 2011
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Le sezioni regionali di controllo delle Corti dei conti sono in contrasto sulla possibilità che i compensi erogati dall’Istat e quelli derivanti dai risparmi provenienti dalla contrattazione decentrata del 2010 possano derogare al tetto del fondo della contrattazione decentrata. Mentre si deve considerare preclusa la possibilità di derogare a tale limite con le risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada, nonché per la utilizzazione dei commi 2 e 5 del Ccnl 1/4/1999. Parimenti non possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata le risorse destinate alla incentivazione del personale degli uffici tributi con i maggiori gettiti Ici né quelle provenienti da sponsorizzazioni. Sicuramente le uniche deroghe ammesse al tetto del fondo sono quelle per la incentivazione del personale degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche e per l’adozione degli strumenti urbanistici. Possono essere così riassunte le indicazioni che si ricavano dai pareri resi dalle sezioni di controllo della Corte dei conti sull’applicazione delle previsioni dettate dall’articolo 9, comma 2-bis, del dl n. 78/2010. Ricordiamo che, sulla base di questa disposizione, le amministrazioni devono garantire il raggiungimento di due risultati per il fondo per la contrattazione decentrata negli anni 2011/2012 e 2013 (periodo che il governo potrà allungare di 1 anno ancora): in primo luogo il non superamento del tetto del fondo 2010 e poi la sua decurtazione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio a tempo indeterminato.

L’ultimo contrasto interpretativo è quello emerso tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Toscana e della Lombardia sulla inclusione dei compensi Istat nel tetto per il fondo alla contrattazione decentrata integrativa. Per la sezione toscana, deliberazione n. 291 del 26 ottobre, rientrano nel tetto posto dal dl n. 78/2010 al fondo per la contrattazione decentrata anche i compensi che i comuni vanno a riconoscere ai propri dipendenti impegnati nelle operazioni di censimento in ragione degli specifici trasferimenti effettuati dall’Istat. Per la sezione regionale di controllo della Lombardia, parere n. 550/2011, invece essi vanno comunque esclusi dal tetto al fondo per la contrattazione decentrata, qualunque ne sia la modalità di erogazione. Per i giudici contabili toscani si arriva a questa conclusione sulla base delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite che, con il parere n. 51/2011, hanno stabilito che sfuggono al vincolo i compensi destinati solamente a precisi dipendenti e se si tratta di «prestazioni professionali tipiche la cui provvista all’esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche». I giudici contabili lombardi mettono invece in evidenza che le singole amministrazioni non hanno alcuna possibilità di incidere su questa scelta ed in quanto l’applicazione di questi istituti non pone a loro carico oneri aggiuntivi.

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