Per effetto dell’innalzamento della soglia per gli affidamenti
Sempre più discrezionali gli incarichi di progettazione e servizi di ingegneria e architettura della pubblica amministrazione.
Per incarichi fino a 193 mila euro la scelta dei progettisti avverrà tramite elenchi o avvisi di gara, ricorrendo anche al sorteggio e con criteri di rotazione; prevista la suddivisione in lotti degli appalti; velocizzato l’iter di recepimento della direttive europea per i ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previste sanzioni dell’Antirust per le grandi imprese.
Sono queste alcune delle norme di maggiore rilievo contenute nella legge dell’11 novembre 2011 il cosiddetto Statuto delle imprese, in vigore da ieri.
Di particolare impatto sul mercato delle progettazioni è la modifica all’articolo 91, comma 1 del Codice perché porta a 125.000 euro (per le amministrazioni centrali dello Stato) e a 193 mila euro per tutte le altre stazioni appaltanti, la soglia (in precedenza pari a 100.000 euro) entro la quale è ammesso scegliere progettisti, direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori con procedura negoziata previo invito di almeno cinque soggetti ai sensi di quanto disposto dall’articolo 57, comma 6 del Codice.
La norma del Codice prescrive che la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta (almeno cinque) debba fare seguito ad informazioni desunte da una indagine di mercato.
In concreto, per quel che riguarda le modalità di selezione del mercato ai fini dell’individuazione degli invitati a presentare offerta per incarichi fino alla soglia comunitaria, l’articolo 267 del Dpr 207/2010, il regolamento del Codice, entra nel dettaglio applicativo della disposizione di rango primario che la legge sullo statuto delle imprese ha modificato, prevedendo due modalità propedeutiche all’individuazione dei soggetti da invitare: l’istituzione di elenchi di operatori economici, o l’effettuazione di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento che si concretizzano nella pubblicazione di un avviso di gara, in ogni caso rispettando il criterio di rotazione degli incarichi.
In entrambi i casi le amministrazioni dovranno rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, correttamente e esaustivamente interpretati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che ha anche specificato come le stazioni appaltanti debbano evitare di inserire nei bandi di gara (e ciò rileva anche per gli affidamenti di maggiore importo) preferenze territoriali o locali.
In ogni caso, per effetto della modifica apportata all’articolo 91 del Codice, le stazioni appaltanti, da 0 a 193.000 euro, potranno optare per la procedura negoziata con invito di almeno cinque soggetti;- oltre i 193 mila euro saranno utilizzabili le procedure (aperte, negoziate, ristrette) con pubblicità europea, applicando gli articoli da 263 a 266 del Regolamento.
La legge sullo statuto delle imprese prevede anche il recepimento della direttiva ritardati pagamenti (da effettuare entro 12 mesi, quindi con cinque mesi di anticipo rispetto alla scadenza del marzo 2013): in questo caso le norme europee, quando entreranno in vigore, consentiranno pagamenti da parte delle amministrazioni e dei privati entro un massimo di 60 giorni.
Previste anche sanzioni e diffide per le grandi imprese relativamente a comportamenti illeciti messi in atto nei confronti delle piccole e medie imprese.
In via generale vengono poi introdotte norme che tutelano le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti: la prova dei requisiti dovrà essere effettuata solo dall’aggiudicatario dell’appalto; sarà possibile una più ampia autocertificazione dei requisiti con il divieto di chiedere documenti già in possesso dell’Amministrazione; sarà vietato chiedere requisiti sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto.
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