Più che un addio quello con la Pa è un arrivederci. Gli enti locali possono infatti utilizzare ex dipendenti, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di cinque anni, per svolgere prestazioni di natura accessoria. Parliamo, per fare qualche esempio, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. Lo spiega il ministero del Lavoro con l’interpello 44, pubblicato ieri. Il chiarimento è stato richiesto dall’associazione nazionale comuni italiani (Anci).
La possibilità di svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli enti locali, ricordano i tecnici ministeriali, è prevista dal decreto legislativo 276/03 (articolo 70 e seguenti), come da ultimo modificato dalla legge 191/09. Con una circolare del 2010 (n.17) l’Inps ha chiarito che per «enti locali» devono intendersi comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni nonché i consorzi a cui partecipano gli enti locali. Sempre con riferimento al soggetto committente, l’articolo 70 stabilisce, alla lettera b), che l’ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per lo svolgimento di particolari attività, quali, appunto, il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. Le norme prevedono però anche dei limiti: a cominciare dal decreto legislativo 165/01 («norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che chiude la porta al conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca proposti dall’amministrazione di provenienza o da altre quando il dipendente cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma ha i requisiti per la pensione anticipata di anzianità. In questo caso, non è possibile un incarico da parte di amministrazioni con le quali l’ex dipendente ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione.
Questa stretta, spiegano i tecnici ministeriali, non sembra trovare applicazione nel caso del lavoro accessorio, che si caratterizza per l’occasionalità della prestazione. Un’attività che, in ogni caso, non può andare oltre dei limiti di compenso ben definiti dal legislatore.
Andrea Carli
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