Per l’aggiudicazione delle gare per i buoni pasto, valutabili anche i servizi aggiuntivi resi dalla stessa rete di esercizi; ammesso anche il requisito del possesso della rete di esercizi ma come condizione del contratto. Sono questi alcuni dei punti principali della determina n. 5 del 20 ottobre 2011 emessa dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici contenente le indicazioni applicative della disciplina che regola gli affidamenti dei servizi sostitutivi di mensa. La determina 5/2011 chiarisce in primis che per definire l’importo a base di gara ci si può ancora riferire, ancorché non sia riprodotta nell’art. 285 del dpr 207/2010, all’articolo 7 del dpcm 18 novembre 2005 il quale stabiliva che «il valore assunto a base d’asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto». In merito all’elemento del «possesso da parte del concorrente della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa», la determina ne conferma la legittimità come condizione di esecuzione del contratto e laddove venga comprovato mediante impegno del concorrente all’attivazione della rete entro un congruo termine dal momento della aggiudicazione. Si chiede però alle stazioni appaltanti di verificare, in fase esecutiva del contratto, l’esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara. Per l’aggiudicazione del contratto la determina precisa che il prezzo più basso sarà utilizzabile se l’amministrazione ha predefinito tutti gli elementi progettuali, individuando, in modo preciso, il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione delle stesse; viceversa se l’apporto dell’offerente è rilevante, meglio l’offerta economicamente più vantaggiosa. Si ammette la valutazione in sede di offerta dei servizi aggiuntivi che generano benefici ai fini della spendibilità dei «buoni pasto» e/o che, comunque, qualificano la prestazione principale con particolare riferimento a quelli che garantiscono l’effettivo rispetto dei termini di pagamento agli esercenti, dalla validazione dei buoni ai fini della fatturazione alla emissione del pagamento) ovvero di elementi che recano beneficio agli utenti finali del servizio.
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