Personale, l’irrigidimento della Corte conti danneggia gli enti

L’analisi/A rischio l’autonomia delle amministrazioni locali

Marcello Serra 26 Ottobre 2011
Modifica zoom
100%
L’irrigidimento delle modalità di calcolo della spesa di personale, portato avanti negli ultimi mesi dalla Corte di conti, compromette la funzionalità di importanti servizi erogati ai cittadini ed è relativo ad una norma che lo stesso organo considera in dubbio di legittimità costituzionale, in quanto viola i principi di autonomia organizzativa degli enti locali. Con la deliberazione n. 27/2011 le sezioni riunite della Corte hanno affermato il principio secondo il quale la voce spesa di personale assume una composizione diversa a seconda che si riferisca agli obiettivi del patto di stabilità ovvero al fine del contenimento della spesa. In particolare nel meccanismo di raffronto spesa corrente/spesa di personale, dovrebbe essere utilizzata una nozione di spesa che tenga conto di tutte le componenti, sia incluse che escluse dall’applicazione del comma 557 della Finanziaria 2007, così come novellato dal dl n. 78/2010, in quanto non si tratta di un mero obbligo di riduzione della spesa, ma di un limite strutturale alle assunzioni. Il principio è stato anticipato con il questionario al bilancio di previsione 2011, allegato alle linee guida, che deve essere presentato dal collegio dei revisori. Al punto 7.4 del questionario la spesa del personale, da rapportare alla spesa corrente, non tiene conto delle esclusioni, che comunque sono indicate nello stesso prospetto, generando, negli stessi revisori, dubbi di compilazione. In un ambito così influente per l’attività degli enti si segnala la totale assenza di una previsione normativa che indichi con certezza e in modo definitivo le componenti dell’aggregato spesa di personale, con particolare riferimento alle voci da includere e quelle da escludere. In mancanza, si ritiene che la normativa in tema di personale degli enti locali ha come obiettivo la riduzione progressiva della relativa spesa e pertanto le azioni da intraprendere e i limiti da rispettare, vanno considerati insieme nella loro finalità, anche se agiscono con procedure e modalità differenti: la serie storica, per la riduzione, e il rapporto nello stesso periodo tra due diversi aggregati di bilancio, nel caso della percentuale. Lo stesso comma 557, anche nella versione novellata, indica le misure organizzative necessarie ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento iniziando con una riduzione dell’incidenza percentuale spesa di personale/spesa corrente. È la stessa Corte dei conti che nella propria deliberazione riconosce che il rapporto in esame converge al generale intento di riduzione della spesa di personale. Per tale motivo il riferimento all’intervento 01 della spesa corrente non è appropriato, ma è necessario tener conto della qualità della spesa. Per la Corte la lettura delle disposizioni sembrerebbe escludere, ai fini del calcolo della percentuale, un’esatta coincidenza tra l’aggregato spese di personale per la verifica dell’obbligo di riduzione, ex comma 557, e l’aggregato da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale sulla spesa corrente e pertanto appare utile, e maggiormente coerente, prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso. Le conclusioni della deliberazione non sono per nulla condivisibili, anche in considerazione del fatto che non si ben comprende a chi appare utile e a cosa è maggiormente coerente una tale nozione della spesa di personale. Circa il significato dell’espressione spese di personale, che non ha subito alcuna modifica testuale con il dl n. 78/2010, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 16/2009 ha affermato che nel quadro delle disposizioni in materia e della ratio che sta alla base, non sembra corretto definire la categoria della spesa per il personale in termini formali e nominalistici, riconducendo, pertanto, ad essa qualsiasi somma pagata al dipendente. È necessario, continua la Corte, far riferimento sia alla natura della singola spesa sia all’impatto che ha sulla gestione finanziaria dell’ente. Ricomprendere tutte le spese vuol dire conteggiare anche oneri coperti da finanziamenti comunitari o da sponsorizzazioni. Lo stesso dicasi per le spese finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada o i proventi per il recupero dell’evasione tributaria o della progettazione interna che sono, con principio ormai consolidato, esclusi dal calcolo dell’aggregato spesa di personale. Lo stesso dicasi per i rinnovi contrattuali, la cui esclusione è fissata dal comma 557. Già con la modifica normativa del 2010 la Corte conti Toscana ha ritenuto che l’aggregato spesa di personale debba essere lo stesso anche per il calcolo della percentuale, in quanto la logica ispiratrice è unitaria ed univoca. Pertanto, l’aggregato spesa di personale non può che essere unico sia per la determinazione dell’obiettivo della riduzione che per il calcolo della percentuale sulle spese correnti.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento