Parere ARAN – Assegno ad personam categorie B e D

10 Marzo 2016
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L’ARAN con il parere RAL_1827_Orientamenti Applicativi del 03/03/2016 risponde alla seguente domanda.

L’assegno ad personam previsto dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 può essere riconosciuto anche al personale inquadrato in profili delle categorie B e D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1?             

In materia, si ritiene utile richiamare alcune indicazioni di carattere generale, già fornite dalla scrivente Agenzia nei propri orientamenti applicativi, in ordine alle corrette modalità applicative dell’art.29, commi 3 e 4, del CCNL del 22.1.2004:

a) in base all’art. 29, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, con decorrenza dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale è stata conglobata nello stipendio tabellare;

b) ai fini del suddetto conglobamento, nell’ambito della categorie B e D, è stato preso in considerazione solo il valore dell’indennità integrativa speciale corrispondente alle posizioni iniziali B1 e D1, anche relativamente al personale inquadrato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche B3 e D3;

c) l’art 29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004, prevede, poi, uno specifico assegno ad personam finalizzato a salvaguardare, nel momento del conglobamento dell’IIS nel trattamento stipendiale, il più elevato importo di questa voce retributiva in godimento del personale delle categorie B e D, con posizione di accesso in B3 e D3, rispetto a quello spettante al personale inquadrato in profili delle categorie B e D, con posizione di accesso in B1 e D1 e che è stato utilizzato dalla disciplina contrattuale come misura standard unica ai fini del conglobamento;

d) tale assegno è riconosciuto solo al personale che era già in servizio, in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche B3 e D3, alla data del 22.1.2004, data di definitiva sottoscrizione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005, dato che esso è finalizzato, come detto, alla tutela del maggiore importo di indennità integrativa speciale di cui beneficiavano prima del conglobamento;

e) conseguentemente, il suddetto assegno non può essere riconosciuto a favore dei lavoratori che siano stati inquadrati in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondenti alle posizioni economiche B3 e D3, per effetto di progressioni verticali (nell’arco temporale in cui era possibile l’applicazione di tale istituto, venuto poi meno per effetto degli artt.24 62 del D.Lgs.n.150/2009) o di nuove assunzioni, in data successiva al 22.1.2004, poiché questi non beneficiavano precedentemente del più elevato importo di indennità integrativa;

f) lo stesso assegno neppure può essere riconosciuto a quei dipendenti che, alla data di sottoscrizione del CCNL del 22.1.2004, erano inquadrati in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondenti alle posizioni economiche B1 e D1, anche se per effetto di progressione economica si trovavano a godere della posizione economica B3 e D3.

 

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