Nell’ambito della disciplina del diritto allo studio, relativamente al criterio di precedenza previsto dall’art.15, comma 4, lett.a), l’espressione “abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti” deve intendersi in senso stringente oppure, in alternativa l’ente può valutare i diversi casi e, con decisione motivata, può applicare l’ordine di priorità previsto dal CCNL anche se non tutti gli esami siano stati superati?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare che tutti i criteri stabiliti dall’art.15, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, per definire un ordine di precedenza tra più aspiranti alla fruizione dei permessi per diritto allo studio, in presenza di domande di numero superiore alla percentuale massima consentita, hanno carattere prescrittivo.
Conseguentemente, deve escludersi ogni modifica o integrazione sostanziale dei contenuti della disciplina contrattuale, né in senso ampliativo né, a maggior ragione, eventualmente in senso restrittivo.
Interventi modificativi in materia di permessi per motivi di studio non sono consentiti non solo sulla base di decisioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ma neppure in sede di contrattazione integrativa.
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