Le indennità di accompagnamento per i soggetti disabili non possono essere considerate reddito ai fini del calcolo Isee. A confermarlo sono le tre sentenze depositate il 29 febbraio 2016 dal Consiglio di Stato e che convalidano le tre pronunce del Tar Lazio.
Per i giudici “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”. Neanche le franchigie previste dall’Isee per bilanciare le indennità compensano in modo soddisfacente, secondo il Consiglio di Stato, perché “i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”.
Per il ministro del Lavoro Giuliano Poletti “non sono previsti risarcimenti. La sentenza ci chiede di modificare il regolamento, cosa che faremo. C’era una legge, l’abbiamo applicata e abbiamo fatto una cosa giusta visto che l’Isee adesso è molto più efficace. Prendiamo atto della sentenza del Consiglio di Stato e ci attiveremo per fare quello che ci chiede”. In base al monitoraggio pubblicato dal ministero del Lavoro, nei primi nove mesi di applicazione delle nuove regole, in vigore da gennaio 2015, la percentuale di famiglie con disabili che ha un Isee pari a zero è passata dal 7,7 al 17,4% del totale.
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