di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 1/12/2015)
Ancora non consolidata la posizione dei giudici contabili sui limiti di spesa per le assunzioni dei dirigenti ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL. Un primo intervento è avvenuto ad opera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, la quale con la deliberazione n.406, depositata in data 10/11/2015 aveva modo di rispondere, alla richiesta di un Comune, nel modo seguente:
- solo se si tratta di incarico con qualifica dirigenziale, si applica il limite specifico di capacità assunzionale previsto dal medesimo primo comma dell’art. 110 (ovvero, l’assunzione non può essere comunque in misura “superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità”), mentre non si applica il vincolo di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010;
- se si tratta di incarico di responsabile dei servizi o degli uffici, con qualifica di alta specializzazione ma privo di quella dirigenziale, invece si applica il vincolo di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 (lo stesso dicasi se si trattasse di un incarico ex secondo comma dell’art. 110 cit.).
La posizione dei giudici contabili lombardi è stata subito seccamente smentita dai colleghi pugliesi, con due successive deliberazioni, la n.219 e la 223, entrambe depositate in data 13/11/2015. Va precisato come i contenuti delle citate deliberazioni non solo appaiono persuasive, ma rispondono anche agli indirizzi nomofilattici della Sezione delle Autonomie, qui di seguito analizzati.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento