L’ambito di operatività della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, è stato, negli ultimi anni, uno dei temi caldi del diritto del lavoro. Con ripetuti interventi legislativi, in particolare con la legge 28 giugno 2012 n. 92 (passata alla storia come “legge Fornero”) e successivamente con il D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 (decreto legislativo attuativo di una delle deleghe del c.d. “Jobs act”, legge n. 183/2014) è stato significativamente ridotto il margine di applicazione della tutela reale, apprestata dall’art. 18 della legge n. 300/70, in casi di licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo, nel cui ambito si sussume il licenziamento disciplinare.
La legge n. 92/2012 ha modificato l’art. 18 della legge n. 300/70, stabilendo (al comma 4) che la tutela reale sarebbe stata applicabile solo ed esclusivamente allorquando il giudice accerti la insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili
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