di S. Simonetti (ilpersonale.go-vip.net 27/8/2015)
Con la pubblicazione in data 29 luglio 2015 della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015 (depositata il 23 luglio 2015, in G.U. 1a serie speciale n. 30) è stato in pratica superato il blocco della contrattazione collettiva disposto per un triennio nel 2010 dall’art. 9 della legge n. 122/2010 e successivamente prorogato due volte. È, dunque, formalmente aperta la tornata contrattuale e dal 30 luglio scorso è nuovamente esigibile il rinnovo contrattuale. La sentenza in parola – contrariamente a quella di poco tempo prima sulla indicizzazione delle pensioni – non travolge le norme impugnate fin dall’origine ma dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del perdurare del blocco della contrattazione collettiva. Altro aspetto singolare e inaspettato è che la Corte non ha ritenuto le disposizioni del Decreto Tremonti in contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36 e 53 della Costituzione (indicati dai giudici remittenti) ma “soltanto” con l’art. 39, comma 1. Detto questo vediamo quale è il percorso per attuare il disposto della pronuncia.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento