1. La fattispecie concreta
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, nel corso di un giudizio riunito per tre ricorsi in appello proposti dall’Agenzia delle entrate, per la riforma di altrettante sentenze pronunciate dal TAR Lazio. Il Giudice di prime cure aveva affermato l’illegittimità di una deliberazione dell’Agenzia di proroga al 31 dicembre 2010 dei termini contenuti nel regolamento di amministrazione della medesima. La disposizione citata prevede, per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, ed entro un termine più volte prorogato, che le eventuali vacanze sopravvenute nelle posizioni dirigenziali possano essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni, ai quali va attribuito lo stesso trattamento economico dei dirigenti. Il TAR aveva ritenuto, in sintesi, che la norma regolamentare attuasse un conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti sforniti di tale qualifica, in spregio al d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 52 comma 5). Nelle more del procedimento d’appello, è entrato in vigore il d.l. n. 16/2012 (art 8, comma 24), convertito nella legge n. 44/2012, cioè la norma censurata dai Giudici di Palazzo Spada e devoluta al giudizio di costituzionalità, la quale opera una trasposizione in legge di quanto previsto nel ricordato regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 24), rendendo così improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Giudice a quo osserva che in questo modo si determinerebbe la “salvezza ” del provvedimento impugnato, ossia della deliberazione dell’Agenzia delle entrate che modifica il citato regolamento.
Il Consiglio di Stato ha quindi rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 16/2012 (art. 8, comma 24), come convertito, in riferimento alla presunta violazione della Costituzione (artt. 3, 51 e 97).
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