Con una recentissima pronuncia (n. 13955 del 7 luglio 2015), la sezione lavoro della S.C. di Cassazione si esprime nuovamente su un tema ricorrente nella giurisprudenza del lavoro, ovverosia quello della rilevanza disciplinare di attività, di vario genere, cui il dipendente si dedica durante il periodo di assenza dal servizio per malattia.
Tema sul quale, val la pena sottolinearlo, si sofferma espressamente il codice disciplinare del comparto regioni enti locali attualmente vigente che, all’art. 3 comma 5 lettera e) contempla espressamente l’ipotesi di “svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio”, comminando la sanzione della sospensione dal servizio sino a dieci giorni, che può trasmodare, in caso di particolare gravità o di recidiva, in quella della sospensione sino a sei mesi nell’ipotesi di cui al successivo comma 6, lettera a).
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