La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con la deliberazione n. 279/2013/PAR, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’ art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122“.
Per quanto attiene all’obbligo di riduzione della spesa del personale giova ricordare che il legislatore all’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce “la riduzione della spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale”. Nello specifico, sappiamo che l’art. 1 comma 557-quater introdotto dal d.l. 90/2014 così recita: <".
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