Il tema dell’individuazione del soggetto competente all’esercizio del potere disciplinare nell’ambito della pubblica amministrazione è stato sovente oggetto dell’attenzione della giurisprudenza nel previgente sistema disciplinare di matrice contrattuale, ed il principio guida in materia è sempre stato, sin dai primi arresti in materia, quello della sanzione di nullità dei provvedimenti disciplinari adottati da organi non competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Meno battuto dai percorsi giurisprudenziali è un tema sicuramente legato a doppio filo a quello della competenza ma da esso distinto, ovverosia quello della delegabilità della potestà disciplinare.
Deve in proposito, prendersi le mosse dalla ricognizione del dato normativo che, quanto alla individuazione del soggetto competente all’attivazione della leva disciplinare, distingue nettamente in funzione della sanzione irrogabile. Il comma 2 dell’art 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, relativo al procedimento disciplinare applicabile per le sanzioni sino a dieci giorni di sospensione, attribuisce al“responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora”, ogni facoltà relativa, dalla contestazione dell’addebito, alla fase del contraddittorio, sino alla definizione “con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione” del procedimento disciplinare.
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