di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 1/7/2015)
Premessa
Con la pubblicazione del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” (GU n. 140 del 19.6.2015 – Suppl. Ordinario n. 32) e con la deliberazione n. 19/2015/QMIG della Corte dei conti Sezione Autonomie, si fa un po’ di chiarezza in materia di assunzioni per mobilità.
Non si può nascondere che la legge di stabilità 2015 ha creato notevoli problemi sul tema delle assunzioni. In questo momento, quasi tutti gli enti locali si trovano nella paradossale situazione di avere importanti margini per procedere con nuovi reclutamenti di personale, ma di subire il blocco imposto dalla richiamata legge finanziaria, prevedendo la stessa, nel caso di inosservanza dei contenuti, la nullità dei contratti di lavoro posti in essere. Detta prescrizione è stata compresa per quanto concerne le nuove assunzioni (intese quelle effettuate tramite lo scorrimento delle graduatorie degli idonei ai concorsi); non così è stato per le mobilità, dove i posti liberi non sono coperti a scapito del personale in esubero delle città metropolitane e degli enti di area vasta, ma semplicemente si spostano da un Ente all’altro.
A queste perplessità, giunge però la doccia fredda dei giudici della Sezione autonomie. Vediamo.
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