La Sezione Prima del TAR per il Lazio ha annullato (con sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015) la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica in materia di assenza dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La predetta circolare, interpretando la norma di cui al comma 5 ter dell’art. 55-septies del d.lgs n. 165/2001, così come modificata dalla legge di conversione del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, aveva disposto che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali di cui all’art. 18, comma 2, del CCNL 16 maggio 1995, o di istituti contrattuali similari o alternativi (ad es. i permessi brevi), non potendo più imputare a malattia l’assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie.
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