Interessante sentenza dei giudici amministrativi in merito alla corretta procedura che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare per l’affidamento di un incarico ai sensi dell’art.110, comma 1, del Tuel e, visto l’annullamento della citata selezione, la conseguenza della sorte del contratto medio tempore stipulato. Sulla questione è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la sentenza n.192 del 30 aprile 2015.
LA SELEZIONE PUBBLICA
Un Comune aveva indetto una selezione pubblica, finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.110, comma 1, Tuel, precisando nel bando che tale selezione “non avrebbe dato luogo alla formazione di una graduatoria”. A fronte delle domande pervenute la Commissione all’uopo costituita, procedeva alla definizione dei punteggi da attribuire fissando in 80 punti il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun candidato, suddiviso in 40 ai curricula e in 40 al colloquio, e stabilendo in 28/40 il punteggio minimo ai fini dell’accesso al colloquio stesso, quale seconda fase della selezione.
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