di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 6/5/2015)
Premessa
L’art. 2087 del Codice Civile, dispone che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha – in linea di principio – la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall’art. 32 della Carta Costituzionale.
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