Permessi per visite mediche: tutto da rifare?

23 Aprile 2015
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di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 23/4/2015)

La normativa e la circolare n. 2/2014  del Dipartimento della funzione pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo seguito alla legge n. 125/2013,  aveva emanato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, recante come oggetto: “decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”.
L’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dalla citata legge, prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.

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La giustificazione delle assenze negli enti locali

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