In più occasioni la Corte Costituzionale ha affermato che “il trattamento di quiescenza , al pari della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (del quale lo stato di pensionamento costituisce il naturale prolungamento), deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore (ora pensionato) ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa. Tale proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa purchè esercitata in modo non irragionevole e arbitrario”.
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