I trattenimenti in servizio dei dipendenti pubblici devono essere cessati alla data dello scorso 31 ottobre; essi possono essere fatti solamente per consentire il raggiungimento della soglia minima contributiva per potere accedere al trattamento pensionistico ed a condizione che la stessa sia raggiunta entro i 70 anni di età. Le amministrazioni possono disporre la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti che hanno raggiunto 61 anni di età e la soglia di anzianità contributiva prevista dalla normativa per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata; a tal fine si devono dare dei criteri di carattere generale.
La funzione pubblica su trattenimento e risoluzione
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