Gli enti locali virtuosi sul terreno del rispetto del tetto di spesa del personale possono effettuare assunzioni flessibili entro la soglia massima del 100% di quanto hanno speso allo stesso titolo nell’anno 2009. Per le altre amministrazioni si continua ad applicare il tetto del 50% della analoga spesa del 2009. È questo il principio affermato dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2 dello scorso 9 febbraio.
Il parere risolve il contrasto interpretativo che vedeva contrapposte le indicazioni delle sezioni regionali di controllo della Lombardia e del Molise, per le quali non vi era alcun limite, e della Campania, Puglia e Liguria (regione che ha richiesto peraltro il pronunciamento), che invece avevano sostenuto la tesi della esistenza del tetto massimo del 100% della spesa del 2009 per le assunzioni flessibili, tesi che è stata fatta propria dalla sezione autonomie.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento