Qualora transiti da un ente (o enti convenzionati) con numero di abitanti tra 10.001 e i 65.000 ad un ente (o enti convenzionati) con numero di abitanti tra i 3.000 ed i 10.000, il segretario continua a percepire la retribuzione di posizione più elevata (€ 15.584,45) oppure gli va riconosciuto l’importo inferiore (7.837,59), di cui all’art.41 del CCNL del 16.5.2001n e successivo art.3 del CCNL dell’1.3.2011?
Nel merito del quesito formulato, si ritiene opportuno precisare che disciplina contrattuale vigente stabilisce espressamente la garanzia della conservazione dell’eventuale maggiore importo della retribuzione di posizione precedentemente in godimento del segretario solo per la particolare fattispecie dei segretari che, collocati in disponibilità, accettino successivamente la nomina in un ente di fascia immediatamente inferiore.
Infatti, l’art.43 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 chiaramente prevede che, in caso di nomina del segretario in disponibilità presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, lo stesso conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1 del suddetto articolo e, cioè, per quello che qui interessa soprattutto la precedente retribuzione di posizione.
La stessa disciplina contrattuale specifica anche che, in questa particolare situazione, i relativi oneri sono a carico dell’ente di nomina, ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico che rimangono a carico dell’ex Agenzia per la gestione dell’Albo nazionale dei segretari, per la quota corrispondente alla differenza tra quella precedentemente in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente.
Pertanto, sulla base di tale normativa, la garanzia della conservazione del più elevato importo della retribuzione di posizione in godimento di un segretario, precedentemente titolare di un incarico in un ente di superiore classe demografica e che ha accettato la titolarità in un ente di classe demografica inferiore, può trovare attuazione solo in questa specifica fattispecie.
Trattandosi di una disciplina contrattuale specifica e “speciale” si ritiene che la stessa non possa essere estesa in via analogica a fattispecie diverse da quella espressamente presa in considerazione dalla stessa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento