Parere ARAN sulla sospensione cautelare di un dipendente sottoposto agli arresti domiciliari

18 Marzo 2014
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Con parere del 10/02/2014 RAL_1654 l’ARAN risponde al seguente quesito avanzato da un comune:

Un dipendente è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’amministrazione deve procedere all’emissione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio? Quale retribuzione deve essere corrisposta allo stesso e in che misura?

Relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)    l’art.5, comma 1, del CCNL dell’11.4.2008, in materia di sospensione cautelare in caso di procedimento penale,  stabilisce l’obbligatorietà della sospensione, di ufficio, nei casi di detenzione del dipendente o di adozione nei suoi confronti di misure restrittive della libertà personale;

b)    la disciplina applicabile ai dipendenti sospesi dal servizio in caso di procedimento penale, contenuta nell’art.5, comma 7, del CCNL dell’11.4.2008, prevede l’erogazione di una indennità alimentare pari al 50% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art.10 del CCNL del 9.5.2006, la retribuzione di anzianità ove acquisita e gli assegni per il nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. Per effetto del preciso richiamo della clausola contrattuale alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000 (sostituito dal 9.5.2006 dall’art. 10 del CCNL sottoscritto in tale data), la suddetta indennità deve essere calcolata solo ed esclusivamente sulle voci retributive ivi indicate, tra le quali non rientrano, ad esempio, né l’indennità di comparto né quella di vigilanza. Sulla base della formulazione testuale della clausola dell’art.5, comma 7, del CCNL dell’11.4.2008, si è dell’avviso che né la retribuzione di anzianità né gli assegni per il nucleo familiare debbano essere ridotti della misura del 50%;

c)    si ritiene, poi, che durante il periodo di sospensione il dipendente non matura la 13° mensilità. In proposito, infatti, si deve precisare, innanzitutto, che l’indennità prevista dall’art.5, comma 7 del CCNL dell’11.4.2008, non ha natura retributiva, ma assistenziale, essendo un istituto del tutto analogo all’assegno alimentare già previsto dall’art.82 del TU impiegati civili dello Stato (richiamato dall’art.92 dello stesso T.U.). Il punto è stato chiarito da copiosa giurisprudenza:

  • T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 aprile 2001, n. 316: “L’assegno alimentare non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa bensì assistenziale…”.
  • Consiglio Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 65: “L’assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l’assegno natura retributiva, ma assistenziale, siccome destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione.”
  • Consiglio Stato a. plen., 26 ottobre 1988, n. 9: “L’assegno alimentare contemplato dall’art.82 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in favore del dipendente statale sospeso dall’impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa; esso, pertanto, non è assoggettabile a rivalutazione monetaria.”
  • Consiglio Stato, sez. IV, 24 gennaio 1990, n. 37, secondo cui l’assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all’impiegato sospeso cautelarmente dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali.

Ciò premesso, si deve evidenziare che la soluzione negativa deriva dalle previsioni dell’art.5, comma 8, del CCNL del 9.5.2006, secondo le quali “I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in … o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico …”.

In materia non è invocabile, invece, il comma 10 dello stesso articolo, perché, non essendovi “retribuzione” in senso tecnico, si deve parlare di “sospensione o privazione” del trattamento economico e non di una sua “riduzione”.

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