Parere ARAN indennità di vigilanza al Dirigente polizia locale

13 Marzo 2014
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Con parere del 10/02/2014 n. RAL_1651_Orientamenti Applicativi, l’ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza può essere integrato stabilmente della quota corrispondente all’indennità di vigilanza, ex art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 ed art.37, comma 1, lett.d), del CCNL del 10.4.1996, per compensare lo svolgimento dal parte del dirigente del settore polizia locale delle particolari funzioni previste dalla legge n.65/1986?

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)    anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto a percepire l’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n.65/1986, ma secondo diverse modalità, connesse ad un diverso percorso reso necessario dalla particolare struttura della retribuzione del dirigente incentrata, per ciò che attiene al trattamento economico accessorio, in modo assorbente sulle due voci della retribuzione di posizione e di risultato;

b)     infatti, sulla base dell’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 10.4.1996, le risorse dell’art.45, comma 8, del DPR n.333/1990 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le quali anche quelle previste dall’art.5 della legge n.65/1986, dovrebbero confluire nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

c)    il successivo art. 44, comma 1, del medesimo CCNL del 10.4.1996, stabilisce che nella determinazione della retribuzione di posizione le pubbliche amministrazioni tengono conto anche delle previsioni cui erano connessi trattamenti particolari richiamati nel citato art. 37, comma 1, lett. d), con riferimento alle medesime categorie. Tra questi trattamenti particolari vi è anche l’indennità di vigilanza di cui alla legge n. 65/1986.

d)    conseguentemente, le particolari funzioni e responsabilità derivanti dalla legge n. 65/1986 e gravanti sul comandante della polizia municipale saranno valutate dall’amministrazione ai fini della graduazione delle funzioni dirigenziali e della determinazione della corrispondente retribuzione di posizione;

e)    a tal fine si deve precisare che l’importo dell’indennità di cui alla legge n.65/1986, che, come detto, è confluito nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, a differenza di quanto avvenuto per il personale non dirigente, non ha subito variazioni in aumento;

f)     in tal senso si sono pronunciate espressamente le parti negoziali con la dichiarazione congiunta n. 6, allegata al CCNL del 22.2.2006;

g)    pertanto, la soluzione deve essere individuata esclusivamente in sede di graduazione delle funzioni dirigenziali, dato che la materia non forma in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa;

h)   dal momento della istituzione della posizione dirigenziale relativa al settore della polizia municipale, con l’attribuzione al titolare delle funzioni di cui alla legge n.65/1986, quindi, l’ente avrebbe dovuto già inserire tra le generali risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anche quelle connesse al finanziamento dell’indennità di cui si tratta (L.1.570.000 ovvero € 810,84), alla luce delle previsioni del richiamato art.37 del CCNL del 10.4.1996.

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