Con parere del 11/02/2014 n. AII_119_Orientamenti_Applicativi, l’ARAN risponde al seguente specifico quesito posto da un comune:
Il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in misura non inferiore al 15% delle risorse complessivamente disponibili, ai sensi dell’art.28 del CCNL del 23.12.1999, deve ritenersi assolutamente obbligatorio oppure è ammissibile, in via eccezionale, una riduzione di tale percentuale, in presenza di una modifica dell’importo delle risorse stesse in corso di anno, in un momento in cui gran parte della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stata già utilizzata ?
Per quanto di competenza, si ritiene opportuno precisare che la percentuale del 15% delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato è prevista dall’art.28 del CCNL del 23.12.1999 come una soglia teorica minima che, in quanto tale, ad avviso della scrivente Agenzia, non può essere derogata in minus.
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