di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 5/3/2014)
La normativa generale sul dottorato di ricerca nel pubblico impiego ha subito importanti modificazioni. Il tema è di una certa delicatezza poiché, se per un verso, la partecipazione del pubblico dipendente ai corsi di dottorato istituiti presso le Università deve essere valorizzata come ogni altra specie di alta formazione del dipendente, per altro verso, ciò si scontra con le esigenze organizzative dell’ente di appartenenza che, seppure per una buona ragione, viene a perdere una o più risorse umane da destinare alle attività.
E così, prima della riforma Gelmini, il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca era collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso (normalmente tre anni) e poteva fruire della borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conservava il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale era instaurato il rapporto di lavoro. Questo regime era particolarmente favorevole perché consentiva al dottorando-dipendente di dedicarsi completamente alle attività di ricerca universitaria trattenendo il trattamento economico da parte della amministrazione di appartenenza.
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