Parere Aran sull’istituto dei buoni pasto e servizio mensa

24 Febbraio 2014
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Con parere del 10 febbraio 2014, n. RAL_1630_Orientamenti Applicativi, l’ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

Una amministrazione già riconosce ai propri dipendenti il buono pasto sostitutivo del servizio mensa, ai sensi dell’art.45, comma 1, del CCNL del 14.9.2000. La stessa può istituire anche un servizio mensa, con possibilità di scelta dei dipendenti tra assegnazione del buono pasto e fruizione della mensa, garantendo quell’alternanza prevista dalla disciplina contrattuale e dando maggiore possibilità di scelta al dipendente?

Come evidenziato dalle stesse previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, il servizio mensa e l’erogazione, in sostituzione dello stesso, dei buoni pasto, sono sistemi tra loro alternativi.

La disciplina contrattuale in materia (art.45 del CCNL del 14.9.2000) non contiene né alcuna indicazione a favore del servizio mensa o dell’attribuzione di buoni pasto sostitutivi come istituto da privilegiare né alcuna formale preclusione per una eventuale soluzione “mista”.

Ogni decisione in proposito, infatti, è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro pubblici, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi dell’una o dell’altra opzione.

In relazione a tale ultimo aspetto, da un punto di vista generale e nell’ambito di una valutazione complessiva, è evidente che i costi a carico dell’ente derivanti dal servizio mensa e dalla adozione dei buoni pasto sostitutivi, ai sensi dell’art.45, comma 4, e dell’art.46, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 non possono che essere pienamente corrispondenti.

Spetta, comunque, ai singoli enti valutare le condizioni di bilancio che possono consentire la organizzazione della mensa o la attribuzione di buoni pasto sostitutivi come pure si deve far riferimento a dette condizioni per quantificare il numero complessivo di buoni pasto erogabile in ogni settimana lavorativa.

Non può negarsi che un’opzione nel senso del doppio sistema potrebbe creare comunque concrete difficoltà gestionali.

Ai fini di una adeguata valutazione della complessiva situazione e delle corrispondenti decisioni, si ricorda che, anche per il servizio mensa, l’art.45 del CCNL del 14.9.2000 prevede il necessario requisito per cui possono fruire della stessa solo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, secondo le prescrizioni ivi specificate. Inoltre, per il servizio mensa il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione.

Tali indicazioni confermano ulteriormente quanto sopra detto in ordine all’alternatività del servizio mensa con la fruizione dei buoni pasto.

 

Con l’occasione, si evidenzia anche che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti la attribuzione degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000.

Un limitato intervento delle parti negoziali decentrate è consentito solo nel rispetto dei precisi termini fissati dalla disciplina dell’art.13 del CCNL del 9.5.2006.

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