di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 24/2/2014)
L’incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate sulla base delle previsioni di cui all’art. 15, comma 5, CCNL 1° aprile 1999, cioè per la attivazione di nuovi servizi, nonché per il miglioramento e/o l’ampliamento di quelli esistenti, non può essere giustificato con la sola erogazione della indennità per compensare l’assegnazione di specifiche responsabilità. Le amministrazioni possono legittimamente stabilire con una propria disposizione regolamentare che ai titolari di posizione organizzativa assenti per un lungo periodo possa essere sospesa la erogazione della indennità di posizione. Ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro può essere corrisposta, in analogia a quanto previsto per i vigili in servizio, la erogazione della indennità di vigilanza in tutte e due le forme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
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