di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 13/1/2014)
Il “combinato disposto” dei commi da 452 a 456 della legge n. 147/2013, legge di stabilità per l’anno 2014, e del d.P.R. n. 122/2013 determina un effetto a tenaglia di proroga dei vincoli che sono dettati alla contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che decentrato. In tal modo si ottengono significativi risparmi di spesa a carico del personale dipendente delle PA, che vede ancora falcidiato il proprio potere di acquisto. Vengono lasciati spazi unicamente alla contrattazione collettiva nazionale per gli aspetti normativi, spazi che dovrebbero potere essere utilizzati rapidamente così da avere degli utili chiarimenti sui tanti dubbi esistenti, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’applicazione del d.lgs. n. 150/2009, cd legge Brunetta. Effetti che sono rimasti in buona misura sospesi a seguito del blocco della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Le disposizioni contenute nella legge di stabilità si sovrappongono in parte alle analoghe norme contenute nel d.P.R. n. 122/2013, provvedimento che ricordiamo essere stato adottato sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 16, commi 1-2-3, del d.l. n. 78/2010.
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