Parere Aran sulla rilevazione delle presenze del Segretario comunale

26 Novembre 2013
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Con parere SEG34_Orientamenti_Applicativi del 24 ottobre 2013 l’ARAN risponde alla questione se “E’ possibile dotare il Segretario comunale di un apposito badge per la rilevazione automatica della presenza in servizio?”. La risposta al quesito è la seguente:

La materia dell’orario di lavoro dei segretari comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell’art.19 del CCNL del 16.5.2001 che ha previsto una disciplina sostanzialmente identica a quella già prevista per la dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.4.1996. Tale clausola contrattuale ha introdotto, come è noto, un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario.

In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute. Spetta, invece, al segretario la organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati.

In  analogia a quanto sempre sostenuto con riferimento alla corrispondente disciplina della dirigenza, si ritiene che, anche se il nuovo sistema è basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario nell’organizzazione del proprio orario di lavoro, non è comunque preclusa all’ente la possibilità di assumere iniziative per l’adozione di sistemi di rilevazione ed accertamento delle presenze e  delle assenze del segretario, anche ai fini della valutazione annuale dello stesso e dell’erogazione della retribuzione di risultato nonché per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (ferie, malattia, ecc.).

E’ evidente che la rilevazione,  per i fini di cui si è detto, riguarderà solo le presenze e le assenze e non anche la quantità oraria delle prestazioni giornaliere, dato che, come si è detto, non è prevista per i segretari alcuna quantificazione dell’orario di lavoro dovuto settimanalmente.

Si ricorda anche che la previsione di un controllo di tipo automatico dell’osservanza dell’orario di lavoro è contenuta direttamente nell’art. 22, comma 3, della legge n. 724/1994.

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