Con parere del 28/10/2013 RAL_1543_Orientamenti Applicativi interviene sulla questione riguardante il silenzio assenso sull’ipotesi di contratto integrativo inviato ai revisori dei conti, precisando quanto segue:
In base alla disciplina contrattuale (art.5 del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004), trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di direzione politica autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.
Questa sorta di meccanismo di silenzio assenso in relazione al decorso al tempo a disposizione dell’organo di controllo per la verifica di sua competenza è previsto, ma non imposto dalla disciplina contrattuale.
Conseguentemente, anche in presenza dell’avvenuta scadenza del termine previsto, si ritiene che l’organo di direzione politica non perciò debba automaticamente e necessariamente autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.
In considerazione della gravità delle conseguenze che, anche sotto il profilo delle proprie responsabilità, potrebbero derivare dalla stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque in contrasto con altre norme imperative, l’organo di direzione politica dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza.
In particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.
La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l’organo di direzione politica, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.
In proposito, si deve ricordare anche che l’art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs.n.165/2001, con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone che: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Tale precetto non può non riguardare e non vincolare anche le decisioni dell’organo di direzione politica in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura contrattuale.
Conseguentemente, questo potrebbe certamente autorizzare la sottoscrizione del contratto integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico – finanziario stabiliti dalla legge.
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