di R. Salimbeni (ilpersonale.go-vip.net 14/11/2013)
Cagiona danno erariale il provvedimento del Sindaco che individua un funzionario esterno e stipula con questi un contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, in assenza dei postulati minimi che debbono preesistere ed accompagnare la scelta, ma soprattutto in presenza di professionalità interne corrispondenti sia in termini di professionalità che di esperienza, all’esigenza assunzionale segnalata.
Quattro gli insanabili vizi della procedura che hanno concorso a viziare il provvedimento sindacale di individuazione del funzionario esterno e che hanno motivato la sentenza n. 138/2013 con cui la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Campania, ha condannato il Sindaco del Comune di Cercola alla refusione del danno erariale in favore del comune amministrato, per avere, appunto,conferito un incarico ad un professionista esterno a copertura del posto di responsabile del servizio finanziario, pur in presenza di un responsabile interno alla struttura, ritenuto “refrattario”alla politica.
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