Parere Aran su permessi previsti dalla legge 104/1992

8 Novembre 2013
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Con parere del 28/10/2013 RAL_1577_Orientamenti Applicativi, l’ARAN risponde al quesito se sia corretto l’esonero dal servizio di reperibilità ad un dipendente che si avvale dei permessi previsti dalla legge 104/92, nel modo seguente:

In generale, si deve evidenziare che, attualmente, non (risultano) sono previste disposizioni legislative o contrattuali, che, in modo specifico, ostino a porre in reperibilità un dipendente  che usufruisca  dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992.

Su un diverso piano si pone, invece, la valutazione del datore di lavoro pubblico circa la sussistenza di una effettiva ed inderogabile necessità di collocare in un servizio di reperibilità anche il lavoratore che, per l’esigenza di assistere un portatore di handicap, secondo le previsioni dell’art.33 della citata legge n.104/1992, attualmente sia autorizzato ad avvalersi dei sopradetti permessi.

Infatti, sarebbe quanto meno contraddittorio che il lavoratore, in un determinato giorno della settimana, si assenta dal lavoro, fruendo del permesso giornaliero della legge n.104/1992 per assistere il portatore di handicap in situazione di gravità, e, dall’altro, il medesimo lavoratore, in quanto inserito nel servizio di reperibilità, nella stessa giornata può trovarsi ad essere chiamato a rendere ugualmente la prestazione lavorativa

Essendo il rapporto di lavoro sospeso in quel giorno, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione e, quindi, per tutto il giorno.

Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può dare la sua disponibilità, nel periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.

Tuttavia, poiché i giorni di permesso retribuito, ai sensi dell’art.33 della legge n.104/1992 sono tre in un mese,  nulla impedisce al datore di lavoro di concordare con il dipendente i giorni in cui non fruendo dei predetti permessi  la sua prestazione è possibile in quanto non interessati dalla fruizione dei permessi.

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