di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 28/10/2013)
L’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 prevede che vi sia un tetto al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dei dipendenti e dei dirigenti pubblici: la consistenza dell’analogo fondo nel 2010. In via interpretativa è stato chiarito dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti che questo vincolo può essere derogato solamente nei seguenti casi: risorse destinate alla incentivazione del personale degli uffici tecnici per la realizzazione di opere pubbliche e la progettazione di strumenti urbanistici, ex articolo 92 del d.lgs. n. 163/2006; risorse destinate agli avvocati dipendenti dell’ente nel caso di contenziosi condotti con successo e con condanna dell’altra parte al pagamento delle spese legali; risorse trasferite dall’Istat per il censimento; risparmi provenienti dal fondo dell’anno precedente; risparmi provenienti dal fondo per il lavoro straordinario degli anni precedenti e piani di razionalizzazione ex articolo 16 d.l. n. 98/2011.
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