di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 21/10/2013)
Le Pubbliche Amministrazioni non possono spendere per assunzioni flessibili una cifra superiore al 50% di quanto speso nell’anno 2009 o, in assenza di oneri in tale anno, quanto speso mediamente nel triennio 2007/2009. Sono queste le previsioni dettate dall’art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, disposizione che è stata estesa anche agli enti locali dal d.l. n. 216/2011.
L’ambito di applicazione di questa disposizione è il seguente, per come fissato dallo stesso provvedimento: personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, con somministrazione di lavoro, con lavoro accessorio. È stato chiarito, sia dalla Corte Costituzionale sia dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, che questo tetto può essere calcolato sia per ognuna delle singole componenti sia in modo complessivo. Tale scelta deve essere esercitata attraverso una specifica regolamentazione adottata dalle singole amministrazioni.
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